mercoledì 15 settembre 2010

ATROCITA' DELL'INCIVILTA'

 

CHIUNQUE IMPEDISCA

il diritto di espressione e di parola nell'OPPORSI alla CONDANNA che l'Iran vuole INFLIGGERE a Sakineh, è COMPLICE di tale BARBARIE e

SE IMPEDISCE che CIRCOLINO 

voci di DISSENSO su questo argomento è COLPEVOLE  quanto l'Iran di OMICIDIO


la COSTITUZIONE ITALIANA

sancisce il diritto alla libertà 

d'espressione e di parola 

PER  TUTTI


eco

Disciplina della libertà di manifestazione del pensiero [modifica]

Fondamenti nelle Costituzioni [modifica]

Questa libertà è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni. Ad essa sono inoltre dedicati due articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948:
  • Art. 19 : Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Una definizione della libertà di manifestazione del pensiero è inclusa nel primo comma dell'art. 5 della Costituzione della Repubblica federale di Germania del 1949:
  • "Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura.".
La libertà di espressione è sancita anche dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848:
  • 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
  • 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
La violazione del citato art. 10 della Convenzione europea legittima il cittadino a proporre ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro lo Stato Italiano, per ottenere il ristoro dei danni subiti, anche morali, purché siano esauriti tutti i possibili rimedi giurisdizionali interni[1].

L'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana [modifica]

La Costituzione italiana del 1948 supera l'esigua visione fornita un secolo prima dallo Statuto Albertino, che all'art. 28 prevedeva che La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Saranno proprio delle leggi dello Stato, infatti, a consentire le censure tipiche del periodo fascista.
L'art. 21 della Costituzione stabilisce che:
  • Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
  • La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
  • Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
  • In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
  • La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
  • Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
La Corte di Cassazione italiana ha recentemente stabilito una serie di requisiti affinché una manifestazione del pensiero possa essere considerata rientrante nel diritto di critica e di cronaca: veridicità (non è possibile accusare una persona sulla base di notizie false), continenza e interesse pubblico. Se si tratta di fatti personali, anche se veri e continenti, non dovrebbero essere pubblicati. Al riguardo operano i limiti previsti dai reati di diffamazione e ingiuria. In generale costituiscono un evidente limite al diritto di cronaca anche l'onorabilità e la dignità della persona. Tutto ciò è diventato sempre più vero dopo la legge sulla privacy del 1996. Chi è coinvolto in procedimenti giudiziari non potrebbe essere fotografato in un momento in cui è sottoposto a carcerazione. Allo stesso modo il nome e le immagini di minori sono oscurati dal 1996.

Diritti e libertà [modifica]

L'interpretazione dell'art. 21 dà luogo ai seguenti principi:
  • i soggetti titolari del diritto sono "tutti", cioè sia cittadini che stranieri, sia come singoli che in forma collettiva, poiché necessaria a dar corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali[2].




    • i membri del Parlamento godono di una forma ampliata della libertà in esame; l'art. 68 c. 1 Cost. stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (istituto dell'insindacabilità).
  • il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali.
  • diritto "negativo": è previsto il diritto a non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà; i limiti a tale libertà negativa sussistono in caso essi si rendano necessari per garantire l'ordine pubblico.
  • libertà di informare, o libertà "attiva" di informazione: la dottrina considera garantita dalla Cost. anche la diffusione di informazioni (oltre che del proprio pensiero).




  • libertà di essere informati, o libertà "passiva" di informazione; non è esplicitata in Costituzione, ma è ravvisabile in diversi testi normativi.




  • per mezzo s'intende non solo il mezzo di espressione, ma anche le modalità di divulgazione del pensiero a un certo numero di destinatari; non è la disponibilità dei mezzi ad essere garantita, bensì la loro libertà di utilizzo.
La libertà di informare e la libertà di essere informati danno luogo al c.d. diritto all'informazione.
La libertà di pensiero è, tra l'altro, considerata come corollario dell'articolo 13 della Costituzione della Repubblica italiana, che prevede l'inviolabilità della libertà personale tanto fisica quanto psichica. Tale libertà è, poi, fondamentale anche nella concezione dell'antico Stato liberale.

Giurisprudenza [modifica]

La giurisprudenza comunitaria ha affermato in più occasioni che la libertà di espressione è una delle condizioni di base per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo. Essa riguarda non solamente le informazioni e le idee accolte come favorevoli o considerate come inoffensive o indifferenti, per le quali non si porrebbe alcuna esigenza di garantirne la tutela, quanto piuttosto quelle che urtano, scioccano, inquietano o offendono una parte qualunque della popolazione, così richiede il pluralismo, la tolleranza, lo spirito di apertura senza il quale non vi è una società democratica. Se si tratta di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con l’utilità della libera discussione delle questioni politiche[3].
Circa le modalità di esternazione del pensiero, anche critico, la Cassazione ha affermato che esso può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi, ritenute più appropriate, istituzionali o mediatiche, ove si svolgano dibattiti fra i rappresentanti della politica ed i commentatori.
Diversamente, verrebbe indebitamente limitato, se non conculcato, il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al comune cittadino[4].
Inoltre, sempre la Cassazione, ha affermato che la critica può esplicarsi in forma tanto più incisiva e penetrante, utilizzando anche espressioni suggestive, quanto più elevata è la posizione pubblica della persona che ne è destinataria[5].

Limiti [modifica]

I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono:
  • il buon costume, l'unico limite esplicito. Si intende con quest'espressione il concetto di "pudore sessuale", e si accoglie la definizione di "Atti e oggetti osceni" data dall'art. 529 del Codice Penale:
si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (esclusa l'opera d'arte e scientifica, in richiamo all'art. 33 Cost.).
Dal momento che il concetto di pudore deve essere necessariamente adeguato nel corso del tempo, la Corte Costituzionale si è pronunciata in proposito con la sent. n. 368/1992, secondo la quale:
(...) il "buon costume" non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, (...) ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale. (...)
Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono nella sfera privata, ma lo sono quando la travalicano, recando pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale.
da applicarsi indistintamente su quei mezzi di informazione che oggi vengono definiti SocialNetwork o su Forum Privati dove l'accesso è consentito solo ad utenti registrati che accettano in toto le regole di comportamento del forum stesso e non usano informazioni estrapolate da uno dei suddetti per denigrare altri soggetti in altri siti, ove non siano in contrasto con i punti precedenti.
  • i segreti, come il segreto di stato, il segreto d'ufficio, il segreto istruttorio, il segreto professionale e industriale; essi non hanno un vero e proprio fondamento costituzionale, ma nascono da una serie di situazioni specifiche, ove ci sia necessità di tutelare interessi pubblici o privati
  • l'onore, da intendersi sia come dignità (la cui violazione dà luogo all'ingiuria) sia come reputazionediffamazione). In tal senso, in difetto dei requisiti della veridicità, continenza ed interesse pubblico dei fatti riferiti (soprattutto attraverso un uso scrupoloso delle fonti), si concretizzerà una palese violazione dell'onorabilità di una persona. Se, ad esempio, si pubblicano notizie aventi ad oggetto fatti strettamente personali, ancorché veri e continenti, si incorrerà in sanzioni, perché manca il terzo requisito dell'interesse pubblico. (che, violata, origina la

Diritto europeo dell’informazione e della comunicazione [modifica]

Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea [modifica]

I popoli europei nel creare tra loro un’unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.

Strumenti di tutela [modifica]

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo [modifica]

Articolo 19 [modifica]
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
  • Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.
  • Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.
  • L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:




    • a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
    • b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.
Articolo 29 [modifica]
  • Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico, e del benessere generale in una società democratica.
  • Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 10 CEDU - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [modifica]

  • Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche, e senza considerazione di frontiera.
Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione.
  • L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

Tutela della libertà di espressione nell’Unione Europea [modifica]

Art. 6-7 TUE [modifica]
L'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea (TUE) elenca i principi comuni agli Stati membri: libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello stato di diritto. Tale lista pone la persona al centro della costruzione europea e qualsiasi persona può riconoscersi in essa, indipendentemente dalla propria origine nazionale o socioculturale. Il rispetto di detti principi comuni è una condizione di appartenenza all'Unione, e gli articoli 7 TUE (introdotto dal trattato di Amsterdam, modificato poi a Nizza) e 309 TCE (trattato che istituisce la Comunità europea) danno alle istituzioni gli strumenti atti a garantire il rispetto dei valori comuni da parte di ogni Stato membro. A differenza del trattato di Amsterdam, che prevedeva una possibilità d'intervento dell'Unione soltanto a posteriori, nell'eventualità di violazione grave e persistente dei valori comuni, il trattato di Nizza ha previsto all'articolo 7 TUE un meccanismo preventivo in caso di evidente rischio di violazione grave, rendendo in tal modo molto più operativi gli strumenti di cui l'Unione già disponeva.
Articolo 11 – Carta di Nizza [modifica]
  • Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
  • La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
 http://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0_di_manifestazione_del_pensiero

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